Il nuovo mercato immobiliare: la figura del mediatore e le provvigioni
Ogni acquisizione o conquista da parte del genere umano nel corso della sua evoluzione porta con sé una doppia chiave di lettura. Generalmente, una legata a risolvere una problematica, l’altra tendente a farne sorgere di nuove, ancora più difficili da arginare ed abbattere. Ultima, ma non ultima in termini di importanza, è la definizione dell’esercizio della professione di mediatore nel settore immobiliare tramite periodo di formazione e superamento dell’esame per ottenere l’iscrizione all’albo. Decisione intrapresa dal legislatore, indotta come sempre dalla presa di posizione della nuova situazione di mercato: è in costante ascesa, infatti, la ripresa del mercato immobiliare (magari non repentina, ma visibile anche dopo il crollo del mercato immobiliare del 2008) testimoniata dall’aumento di gare d’appalto (che chiamano in causa il lavoro degli avvocati esperti del settore immobiliare e gli avvocati appalti privati), e dal numero di persone che scelgono di intraprendere la professione di mediatore.
I dati sono, come detto, inopinabili e legati agli sviluppi del mercato. Leggendoli, appare chiaro di come le persone stiano ritornando ad avere fiducia ed aumentino le richieste di vendita, acquisto o affitto dei beni immobili.
Ma tornando all’incipit del nostro articolo, se la definizione da parte del legislatore dell’esercizio della professione di mediatore ha avuto un impatto positivo sull’evitare possibili abusi, dall’altro ha aumentato criticità sulla maturazione del diritto alla provvigione da parte dei mediatori.
In ogni tribunale italiano ormai, da quasi due anni, avvocati in contratti di intermediazione vengono chiamati all’opera (oltre che per contenziosi legati alla distribuzione organizzata, al lavoro in quanto materia trattata dall’avvocato diritto del lavoro Milano, Torino..) al commercio o alla coabitazione di ambiti di competenza con avvocati dei media, pubblicità e diritto d’autore) per prevenire eventuali conflitti legati appunto all’esercizio, da parte dei mediatori stessi, del loro diritto alla provvigione.
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