La proposta di modifica della legge quadro sui parchi (394/91) in discussione in Commissione Ambiente del Senato – che mette insieme i disegni di legge presentati dai Senatori D’Ali, Caleo e De Petris – non contiene tutte le innovazioni necessarie a rinnovare una legge che, a più di 20 anni dalla sua emanazione, necessita di essere rivista nonostante abbia dato ottimi risultati.
E’ quanto ritiene Legambiente, il cui presidente Vittorio Cogliati Dezza ha scritto al presidente Marinello e ai componenti della Commissione Ambiente del Senato per esprimere le proprie preoccupazioni in merito, a pochi giorni dalla votazione che licenzierà il testo che passerà poi alla Camera.
“Il testo proposto – dice Cogliati Dezza – non tiene conto, infatti, dei contributi avanzati da diverse parti, tra cui Legambiente, e non aiuta ad avvicinare le diverse posizioni in campo, ma crea nuovi motivi di preoccupazione per il futuro delle nostre aree protette.
Abbiamo sempre sostenuto – prosegue – che una buona e necessaria manutenzione di questa legge si possa ottenere solo coinvolgendo tutti gli attori interessati e con una maggiore attenzione da parte della politica a una vicenda che rappresenta un’opportunità importante per lo sviluppo culturale e socio-economico del Paese. Riteniamo un errore, ad esempio, che né il ministero dell’Ambiente, né le Regioni abbiano avvertito la necessità di aprire una discussione pubblica e trasparente su come procedere alla revisione della legge”.
Per Legambiente, proprio il fatto che la 394/91 sia una buona legge determina la necessità di una sua revisione. Perché gli indubbi successi riportati in questi anni nella conservazione della biodiversità nelle aree protette, nel radicamento del valore della protezione della natura, nell’accettazione da parte delle popolazioni locali dell’area protetta, vissuta non più come vincolo ma come volano di nuovo sviluppo, richiede un adeguamento normativo alla situazione che si è venuta a determinare. Una necessità manifestata da più parti, e a più riprese, per rendere la legge più efficace per la tutela della biodiversità e la promozione dello sviluppo sostenibile nelle aree protette.
Nel testo unificato proposto dalla Commissione Ambiente del Senato, Legambiente considera positive le modifiche alla legislazione sulla tutela delle aree marine protette e del mare, la promozione di azioni di sistema per la conservazione della biodiversità, la riduzione dei componenti dei consigli direttivi dei parchi, il reclutamento e la selezione della figura del direttore attraverso nuove procedure e il superamento dell’albo degli idonei, il mantenimento dell’intesa con le regioni per la nomina del presidente, l’estensione del potere di regolamentare le aree contigue da parte dei parchi e l’accelerazione dell’iter di approvazione dei piani dei parchi, il chiarimento sul divieto di caccia e il miglioramento delle procedure per intervenire contro le specie alloctone e invasive che arrecano danni alla biodiversità.
Ma l’associazione segnala anche che in molti articoli compaiono errori materiali e sono presenti proposte superate, in parte a causa delle previsioni della spending review, e che sussistono articoli e commi con formulazioni equivoche, che destano preoccupazioni e andrebbero corretti da subito.
“Nel testo proposto – aggiunge Cogliati Dezza – chiediamo che vengano cancellati i parchi geologici come nuova classificazione di aree protette, che la parte relativa alla tutela del mare venga aggiornata in alcune parti e che le aree protette marine regionali non siano trasformate automaticamente in aree nazionali senza un’adeguata istruttoria di merito, che il ministero dell’Ambiente, che non ha personale in servizio presso le segreterie tecniche che sono state abolite dalla spending review, possa avvalersi dell’Ispra per tutte le istruttorie tecniche che derivano dall’approvazione di questo testo di legge. Chiediamo, infine, che nel testo venga scritto in maniera chiara che i parchi non ricevono royalties, ma contributi per i servizi eco-sistemici forniti, e che tali contributi economici si riferiscono solo ad attività già esistenti nelle aree protette e in quelle contigue e non a nuove attività impattanti, come cave o impianti di qualsiasi natura, che nei parchi sono vietati”.